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Assunzione di apprendisti durante il contratto di solidarietà

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Assunzione di apprendisti in costanza di contratti di solidarietà difensiva

Con risposta ad interpello n. 21 del 11 agosto 2016, il Ministero del Lavoro si è pronunciato sulla possibilità, per le aziende che abbiano stipulato con le organizzazioni sindacali un contratto di solidarietà difensivo, di assumere nuove risorse con contratto di apprendistato.

Dopo aver ricordato la finalità del ricorso alla solidarietà – ossia mantenere i livelli occupazionali, evitando la riduzione degli organici o la dichiarazione di esubero del personale attraverso una riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato – il Ministero ha ammesso la possibilità, per l’azienda interessata da tale causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di assumere personale con il contratto di apprendistato, laddove si verifichino esigenze di maggior lavoro che possano essere soddisfatte soltanto con lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale.

In questo caso, quindi, a parere del Ministero, l’assunzione sarebbe funzionale al superamento della condizione di difficoltà che ha dato causa all’intervento di integrazione salariale.

La conclusione del Dicastero, invero, ricalca la disciplina vigente in materia di contratto a tempo determinato e di somministrazione.

È noto, infatti, che l’art. 20 del D. Lgs. n. 81/2015 per il contratto a tempo determinato e l’art. 32 del medesimo decreto per la somministrazione, vietano le assunzioni a termine presso le unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato (o la somministrazione) o nelle quali siano operanti una sospensione del rapporto o una riduzione dell’orario di lavoro, in regime di cassa integrazione, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine (o la somministrazione).

Pertanto, mentre le eventuali sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro, che possono essere soddisfatte da lavoratori in organico, dovranno essere fronteggiate mediante una minore riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato dalla solidarietà – come espressamente previsto dall’art. 4 del D.M. n. 94033/2016 – quelle fronteggiabili unicamente mediante il ricorso a lavoratori con mansioni non disponibili in organico potranno essere soddisfatte ricorrendo all’assunzione di nuovi lavoratori (anche) con contratto di apprendistato (purché, ovviamente, risultino presenti i requisiti di stipula di tale tipologia contrattuale).

A parere del Ministero, infatti, la finalità di mantenimento dei livelli occupazionali, propria del contratto di solidarietà difensiva, deve essere contemperata con la possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative.

Fonte: lavoroemipresa.com

di Marzia Sansone

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