I dati dell’Inps dicono di un netto calo del ricorso delle imprese alla cassa integrazione. Ma nel recente passato sono cambiati sensibilmente, in seguito al Jobs act, gli ammortizzatori sociali. Ecco una scheda di sintesi dei Consulenti del Lavoro che riassume le novità:
Le aziende devono versare un contributo addizionale per qualunque ammortizzatore attivato calcolato in misura più penalizzante rispetto al passato
Dal 1° gennaio 2016 viene meno la possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di cessazione di attività anche parziale.
Sono inclusi nel campo di applicazione soggettivo CIGS/CIGO gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante nei cui confronti vige l’obbligo contributivo per le aziende.
Sono iscritti ai fondi bilaterali o al Fondo di integrazione salariale le imprese che non rientrano né nella CIGS né nella CIGO e che occupano mediamente più di cinque dipendenti (nella previgente disciplina il limite era fissato a 15 dipendenti). Ma rispetto al Fondo di integrazione salariale le imprese ivi iscritte che impiegano sino a 15 dipendenti possono accedere esclusivamente all’assegno di solidarietà (causale contratto di solidarietà) e non all’assegno ordinario ( causale CIGS-CIGO).
La riforma esclude da qualunque ammortizzatore sociale, anche in deroga, siano essi di fonte statale o da fondi bilaterali, le aziende che occupano mediamente fino a cinque dipendenti.
L’applicazione del quinquennio mobile che retroagisce nel tempo in luogo del quinquennio fisso riduce la possibilità di reiterare l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale.
Inoltre viene abrogata la solidarietà di tipo B che viene demandata alla solidarietà bilaterale.
Le imprese possono operare la riduzione o la sospensione dell’orario di lavoro entro 30 giorni la data di presentazione della domanda al Ministero del Lavoro.
Nella previgente disciplina le imprese anche prima della presentazione della domanda potevano operare le sospensioni/riduzioni di orario.
Rispetto alla CIGS: possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo autorizzato
Rispetto ai CDS: per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Rispetto alla CIGO: Le ore di integrazione salariale non possono eccedere il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.
Il contratto di solidarietà la riforma lo ha ricondotto ad una causale della cassa integrazione straordinaria. In conseguenza a questa scelta legislativa, ai lavoratori si applica il massimale mensile in passato escluso per tali contratti e applicato solo in caso di CIGS. Conseguentemente, i lavoratori in solidarietà percepiranno un importo inferiore rispetto al passato.
Abrogazione dell’art. 3 L. 464 del 1972 che consentiva alle aziende di chiedere il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di CIGS dai lavoratori sospesi e corrisposte a tali lavoratori in caso di licenziamento al termine della CIGS.
Il finanziamento del TFR tuttavia rimane confermato, come nel passato, per la sola causale di Contratto di solidarietà.