I dati dell’Inps dicono di un netto calo del ricorso delle imprese alla cassa integrazione. Ma nel recente passato sono cambiati sensibilmente, in seguito al Jobs act, gli ammortizzatori sociali. Ecco una scheda di sintesi dei Consulenti del Lavoro che riassume le novità:

  1. Contribuzione: l’utilizzo degli ammortizzatori sociali è diventato più oneroso per le aziende  

Le aziende devono versare un contributo addizionale per qualunque ammortizzatore attivato calcolato in misura più penalizzante rispetto al passato

  • 9% della retribuzione globale spettante per le ore non prestate sino a un trattamento di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre le 52 settimane e sino alle 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
  1. Campo di applicazione: eliminazione della causale di CIGS per cessazione attività e inclusione degli apprendisti

Dal 1° gennaio 2016 viene meno la possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di cessazione di attività anche parziale.
Sono inclusi nel campo di applicazione soggettivo CIGS/CIGO gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante nei cui confronti vige l’obbligo contributivo per le aziende.

  1. Campo di applicazione: viene estesa la possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali anche alle aziende che impiegano meno di quindici dipendenti tramite il potenziamento della solidarietà bilaterale

Sono iscritti ai fondi bilaterali o al Fondo di integrazione salariale le imprese che non rientrano né nella CIGS né nella CIGO e che occupano mediamente più di cinque dipendenti (nella previgente disciplina il limite era fissato a 15 dipendenti). Ma rispetto al Fondo di integrazione salariale le imprese ivi iscritte che impiegano  sino a 15 dipendenti possono accedere esclusivamente all’assegno di solidarietà (causale contratto di solidarietà)  e non all’assegno ordinario ( causale CIGS-CIGO).

  1. Campo di applicazione: la riforma esclude dalle tutele le aziende fino a 5 dipendenti

La riforma esclude da qualunque ammortizzatore sociale, anche in deroga, siano essi di fonte statale o da fondi bilaterali, le aziende che occupano mediamente fino a cinque dipendenti.

  1. Durata: applicazione del quinquennio mobile in luogo del quinquennio fisso

L’applicazione del quinquennio mobile che retroagisce nel tempo in luogo del quinquennio fisso riduce la possibilità di reiterare l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale.

  1. Contratto di solidarietà: diventa una causale della CIGS con relativa armonizzazione della disciplinaL’armonizzazione della disciplina comporta sostanzialmente:
  • Applicazione del contributo addizionale per le aziende:   prima non dovuto
  • Riduzione della durata a 36 mesi in quinquennio mobile: prima erano possibili anche 48 mesi in un quinquennio fisso

Inoltre viene abrogata la solidarietà di tipo B che viene demandata alla solidarietà bilaterale.

  1. Procedimento: viene posticipata la possibilità per le imprese di operare la sospensione/riduzione di orario

 Le imprese possono operare la riduzione o la sospensione dell’orario di lavoro entro 30 giorni la data di presentazione della domanda al Ministero del  Lavoro.
Nella previgente disciplina le imprese anche prima della presentazione della domanda potevano operare le sospensioni/riduzioni di orario.

  1. Applicazioni di nuovi limiti di utilizzo degli ammortizzatori sociali 

Rispetto alla CIGS: possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo autorizzato
Rispetto ai CDS: per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Rispetto alla CIGO: Le ore di integrazione salariale non possono eccedere il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.

  1. Applicazioni di limiti per i lavoratori nel contratto di solidarietà

Il contratto di solidarietà la riforma lo ha ricondotto ad una causale della cassa integrazione straordinaria. In conseguenza a questa scelta legislativa, ai lavoratori si applica il massimale mensile in passato escluso per tali contratti e applicato solo in caso di CIGS. Conseguentemente, i lavoratori in solidarietà percepiranno un importo inferiore rispetto al passato.

  1. Eliminazione del finanziamento del TFR, rimane solo per il contratto di solidarietà

Abrogazione dell’art. 3 L. 464 del 1972 che consentiva alle aziende di chiedere il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di CIGS dai lavoratori sospesi  e corrisposte a tali  lavoratori in caso di licenziamento al termine della CIGS.

Il finanziamento del TFR tuttavia rimane confermato, come nel passato, per la sola causale di Contratto di solidarietà.

 Fonte: repubblica.it
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