L’Inps, con un messaggio del 14 febbraio 2015, fornisce, ai datori di lavoro, le istruzioni tecniche per la fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato introdotto dall’art. 1, commi 118 e seguenti della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015).

I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo in oggetto devono inoltrare all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”. Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”.

La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2015-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.

Il controllo in ordine alla legittimità di fruizione dell’esonero contributivo in oggetto sarà realizzato attraverso l’istituenda base dati “lavoratori agevolati”.

Datori di lavoro agricolo

Anche nel caso si voglia accedere all’incentivo introdotto dall’art. 1, comma 119, della L. 190/2014 è necessario inoltrare all’INPS specifica istanza.

Detta istanza potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2015” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”_ sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”. Del rilascio del modulo verrà dato apposito avviso sul sito internet dell’INPS.

Il citato termine di quattordici giorni lavorativi previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio è perentorio. L’inosservanza dello stesso determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme di cui alla sezione prima della domanda.

L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo, visualizzabile dall’utente.

Fonte: dottrinalavoro.it

DPL di Modena

16 Febbraio 2015

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