Come è noto, l’approvazione da parte della Corte Costituzionale del quesito referendario proposto dalla Cgil e relativo all’abrogazione dei c.d. voucher (art. 48, 49 e 50, d.lgs. n. 81/2015) ha indotto il Governo Gentiloni ad intervenire d’urgenza nella materia. Con il d.l. n. 50/2017 (convertito in l. n. 49/2017) l’esecutivo ha, così, gettato le basi per evitare lo svolgimento del referendum abrogando tout cour la normativa relativa ai voucher. La completa espunzione dal nostro ordinamento di una tipologia contrattuale volta a dare copertura alle prestazioni di lavoro occasionali, tuttavia, ha lasciato un vuoto nella regolamentazione dei rapporti economico-sociali sottraendo alle famiglie ed alle imprese uno strumento da utilizzare per fare fronte ad esigenze realmente temporanee e saltuarie di prestazioni lavorative.
A tal fine, nella c.d. Manovrina, il Governo ha reintrodotto una tipologia contrattuale (il contratto di prestazione occasionale) che ripresenta, sotto molti aspetti, la medesima disciplina dei voucher ma che dovrebbe evitarne gli abusi a causa di uno stringente regime relativo ai limiti di utilizzabilità di questo strumento e alla sanzione forte della conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato in caso di utilizzo dello strumento oltre i limiti consentiti.
La L. 96/2017 (conversione del D.L. 50/2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno scorso, introduce a tal fine il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale, i due nuovi strumenti che sostituiscono i vecchi voucher.
Le piattaforme informatiche necessarie al concreto utilizzo di questi strumenti saranno attive solo a partire dal 10 luglio prossimo.
Il discrimine tra i due istituti è costituito dal soggetto utilizzatore. Il libretto famiglia è, infatti, destinato alle persone fisiche non esercenti attività professionale o d’impresa mentre il contratto di prestazione occasionale è destinato a tutti gli altri datori di lavoro.
La norma chiarisce che, al di là dello strumento utilizzato, per prestazione di lavoro occasionale si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a compensi:
(i) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità dei datori, non superiori a 5.000 €;
(ii) per ciascun datore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non superiori a 5.000 €; se i contratti sono rivolti a pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni al sostegno al reddito, tale importo aumenta fino a 6.666 €;
(iii) per ciascun prestatore con riferimento al singolo committente, non superiori a 2.500 €.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono compatibili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
A seconda di chi deve beneficiare della prestazione occasionale, lo strumento da utilizzare sarà il Libretto Famiglia o il Contratto di prestazione occasionale.
LIBRETTO DI FAMIGLIA
Ciascun Libretto di Famiglia contiene titoli di pagamento del valore di 10 € lordi (8€ netti), utilizzabili per prestazioni di un’ora.
E’ possibile acquistarlo attraverso la piattaforma informatica INPS o in un ufficio postale. Gli ambiti di utilizzo sono piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione), assistenza domiciliare o insegnamento privato.
Attraverso la modalità telematica o il Call Center dell’ente di previdenza il datore comunica entro il terzo giorno del mese successivo lo svolgimento della prestazione:
– i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
– il luogo di svolgimento della prestazione;
– l’oggetto della prestazione;
– durata della prestazione;
– il compenso pattuito.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Il contratto può essere acquistato, attivato e gestito esclusivamente modalità telematica. Il sistema provvederà al passaggio del compenso attraverso la piattaforma assicurando piena tracciabilità delle prestazioni.
Sono previsti specifici divieti:
a) sono escluse le imprese dell’edilizia e di settori affini, esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere;
b) le imprese del settore agricolo possono ricorrere solo al lavoro occasionale di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettore di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
c) non si può ricorrere a questi contratti nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi;
d) il contratto non può essere concluso con soggetti con i quali nei 6 mesi precedenti siano stati attivati rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato.
Occorrerà trasmettere, almeno un’ora prima della prestazione, una dichiarazione contenente:
– i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
– il luogo di svolgimento della prestazione;
– l’oggetto della prestazione;
– data e ora di inizio e fine della prestazione (se imprenditore agricolo con riferimento ad un arco temporale di 3 giorni);
– il compenso pattuito.
Se la prestazione non ha luogo occorre comunicarlo all’INPS entro 3 giorni dalla prestazione programmata. In mancanza l’istituto provvederà al pagamento della prestazione e all’accredito dei contributi.
Nel caso in cui le prestazioni rese dal lavoratore in un anno presso lo stesso utilizzatore (esclusa la pubblica amministrazione) superino il compenso di 2.500 € o la durata complessiva di 280 ore, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Appare assolutamente prematuro stabilire se la nuova normativa riuscirà davvero ad evitare gli abusi che si erano registrati nell’utilizzo dei voucher old style. Ciò che appare certo è che non poteva protrarsi l’assenza di qualsiasi strumento per coloro che hanno la necessità di prestazioni realmente occasionali e saltuarie, pena il ritorno di tali fattispecie nell’alveo del lavoro irregolare.
La previsione di un’importante sanzione “civilistica”, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e subordinato, in caso di sforamento dei limiti di utilizzabilità dei nuovi voucher costituirà sicuramente un deterrente per gli utilizzatori, unitamente al ruolo attivo dell’Inps e dei servizi ispettivi.