Tra le altre cose, è stato modificato l’articolo 2113 c.c. prevedendo, per la soluzione delle liti aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, che si affiancherà ai più conosciuti tentativi di conciliazione previsti presso la Direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.) e presso la sede sindacale (art. 411 c.p.c.).