Una prima bozza della legge di stabilità 2017

Nel 2017, la prima bozza della legge di stabilità in tema di incentivi, ci impone una serie di iniziali e severe riflessioni. Ricordiamo che nell’anno 2015 era stato previsto un Esonero contributivo al 100%, che consentiva un risparmio sui contributi previdenziali, sempre per tre anni, ma nella misura massima di 8.060 euro all’anno per tre anni, per un totale di 24.180 euro di contributi risparmiati in un triennio. Ricordiamo, inoltre, che nell’anno 2016 tale Esonero contributivo è stato ridotto al 40%, consentendo un risparmio fino a 3.250 euro ma per due anni, per un totale di 6.500 euro di contributi risparmiati in un biennio. In entrambi i casi la misura era però rivolta a tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2015 e nell’anno 2016, quindi assunzioni di lavoratori di qualsiasi età.

Nella bozza di Legge di Stabilità 2017, in corso di approvazione, è stato previsto un nuovo Esonero contributivo 2017 per i datori di lavoro. L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fino a 3.250 euro all’anno per tre anni, è previsto per le assunzioni a tempo indeterminato ed in apprendistato effettuate nell’anno 2017 e nell’anno 2018. A differenza degli ultimi due anni,tale esonero è circoscritto in modo blindato all’assunzione di studenti nell’ambito di attività di alternanza scuola lavoro o comunque all’assunzione di studenti con i quali è stato effettuato un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o un periodo di apprendistato per alta formazione (apprendistato duale).

Pertanto, saranno drasticamente ridotti l’area e la platea di lavoratori incentivabili con i bonus per le assunzioni, dal momento che come affermato in premessa,  la versione iniziale della legge di stabilità 2017 non rinnova più il  cosiddetto “bonus Renzi”, generalizzato, per le assunzioni a tempo indeterminato.

In tale restyling non trovano nemmeno proroga gli incentivi previsti a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2016 per le assunzioni in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (appredistato duale di primo tipo). Come dire, quindi che a partire dal 1°gennaio 2017, le assunzioni in apprendistato duale di primo livello non avranno più l’esonero dell’1,61% del contributo sul licenziamento introdotto dalla riforma Fornero e la riduzione del 50% dell’aliquota contributiva a carico datore di lavoro. (5%)

Nel dettaglio, la bozza prevede, un incentivo molto complesso:

– Periodo di esonero: assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, salvo esaurimento delle risorse stanziate;

– Datori di lavoro esclusi: lavoro domestico e operai del settore agricolo;

– Oggetto dell’esonero: contributi previdenziali (INPS) a carico del datore di lavoro. L’esonero contributivo spetta per tre anni, per un totale massimo di 9.750 euro di risparmio sui contributi previdenziali versati dal datore di lavoro e riguarda specificamente la quota a carico del datore di lavoro, quindi il 9,19% generalmente previsto a carico dei dipendenti, è escluso dall’agevolazione contributiva. Inoltre, sono dovuti i premi Inail.;

– Durata massima: 3 anni;

– Misura massimo dell’esonero: 3.250 € su base annua;

Rivolto a chi?

– assume a tempo indeterminato giovani, anche inapprendistato;

– entro i sei mesi successivi all’acquisizione di tutti i titoli della scuola secondaria di secondo grado e della terziaria (* v. nota 1)

–  e con lo scopo di promuovere i percorsi di integrazioneformazione-lavoro.

Fonte:lavoroeimpresa.com

Filippo Chiappi

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