…Un pò part-time, un pò lavoro intermittente. Finalmente un’innovazione.

L’ipotesi di rinnovo del Ccnl per i lavoratori somministrati siglata l’11 settembre scorso da Assolavoro e dalle organizzazioni sindacali di settore contiene uno strumento di gestione dell’orario di lavoro molto creativo e innovativo, il c.d. “monte ore garantito”. Con questa definizione, l’accordo fa riferimento ad un regime di orario che consente all’impresa utilizzatrice di richiedere le prestazioni lavorative del somministrato solo quando sono effettivamente necessarie.

La somiglianza con il lavoro intermittente, da un lato, e con il part time, dall’altro, è notevole, ma vi sono elementi di originalità rispetto a queste fattispecie. Il lavoratore, al momento dell’assunzione, concorda con l’Agenzia per il lavoro una fascia orario di disponibilità: sulla base di tale intesa, l’utilizzatore ha il diritto, giorno per giorno, di decidere se chiamare o meno il lavoratore, in funzione delle proprie esigenze organizzative e nel rispetto della fascia e dando un preavviso di almeno 24 ore.

Le fasce di disponibilità sono tre: antimeridiana, postmeridiana e serale notturna. A queste se ne può aggiungere un’altra, definita di comune intesa tra le parti, per un arco massimo di 6 ore. Il lavoratore è obbligato a rispondere alla chiamata, se questa ricade nella fascia concordata, e può essere sanzionato sul piano disciplinare per l’eventuale assenza ingiustificata (oltre a perdere il diritto alla retribuzione minima per le ore di assenza). Invece, se l’utilizzatore chiede la prestazione fuori dalla fascia minima garantita, il lavoratore non ha alcun obbligo di svolgere l’attività lavorativa.

Il lavoratore coinvolto nel meccanismo ha diritto ad un compenso minimo garantito, pari al 25% della retribuzione spettante ai lavoratori a tempo pieno impiegati con medesima qualifica e livello presso l’utilizzatore. Con questa quota minima, viene coperta l’attività lavorativa corrispondente a un quarto dell’orario di lavoro pieno: se il dipendente supera questo monte ore, ha diritto di vedersi retribuito il lavoro supplementare svolto, secondo la retribuzione oraria normale, senza maggiorazioni. La maggiorazione retributiva è invece dovuta nel caso in cui l’orario di lavoro effettivamente svolto determini il superamento dell’orario normale di lavoro defintio dal ccnl applicato dall’utilizzatore. Il meccanismo è attivabile solo in caso di contratto di somministrazione a termine della durata non inferiore a 3 mesi, e in fase di prima applicazione solo per alcuni settori (turismo, gdo, logistica, alimentare, agricoltura, tlc e servizi alla persona).

L’accordo collettivo prevede anche una forma di consolidamento dell’orario: se per almeno 6 mesi viene superata del 20% la quota oraria minima garantita, il monte orario minimo cresce del 10%. La misura ha carattere sperimentale, tanto che le parti prevedono un monitoraggio semestrale per i primi 18 mesi di vigenza, ma sembra poggiare su basi giuridiche solide.

Pur essendo molto flessibile, l’orario di lavoro è collocato dentro griglie predeterminate che consentono – come richiesto in maniera costante dalla giurisprudenza, anche costituzionale, in tema di part time – al lavoratore di organizzare la propria vita personale. Questo sistema sarà concretamente utilizzabile solo dopo che le parti stipulanti la bozza di accordo avranno ricevuto l’assenso dei propri iscritti ed associati all’intesa e, sulla base di questa ratifica, avranno redatto il testo definitivo del ccnl. Si tratta di un passaggio che dovrebbe completarsi entro la fine di settembre.

Fonte: Lavoro & impresa

20 Settembre 2013

Le Agenzie per il lavoro sperimentano il MOG.

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